Opération Trasparence - Legge regionale n. 22/2010

Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 38 della Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010 sono assolti con le pubblicazioni nelle seguenti sezioni:

a) i curriculum vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente;

Si rimanda alle sezioni:

Organizzazione - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo 

Organizzazione – Telefono e posta elettronica 

b) i curriculum vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;

Non applicabile

c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per struttura dirigenziale;

Non applicabile

c) i nominativi e i curricula vitae dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance;

Non applicabile

d) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.

Si rimanda alla sezione:

Consulenti e collaboratori - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza