Opération Trasparence - Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010

Gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 38 della Legge regionale n. 22 del 23 luglio 2010 sono assolti con le pubblicazioni nelle seguenti sezioni:

a) i curriculum vitae, i compensi annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale di coloro che compongono gli organi di direzione politico-amministrativa dell'ente;

Si rimanda alle sezioni:

Organizzazione - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo 

Organizzazione – Telefono e posta elettronica 

b) i curriculum vitae, le retribuzioni annuali, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici ad uso professionale dei dirigenti;

Non applicabile

 c) i tassi di assenza e presenza del personale distinti per struttura dirigenziale;

Non applicabile

c) i nominativi e i curricula vitae dei componenti della Commissione indipendente di valutazione della performance;

Non applicabile

d) l'elenco degli incarichi, retribuiti e non, conferiti a dipendenti pubblici o a soggetti privati.

Si rimanda alla sezione:

Consulenti e collaboratori - Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza